Evasione fiscale

Responsabilità del condominio per l’evasione fiscale dei suoi fornitori

 

L’ART. 13 ter della legge 134/2012 del 7 agosto 2012 ha introdotto la responsabilità solidale del committente in ordine al mancato versamento da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, del corrispettivo dallo stesso dovuto all’Erario per ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, e dell’Imposta sul Valore Aggiunto dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.

Il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte dello stesso della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei versamenti dovuti alla data del pagamento stesso. Il Committente può sospendere il pagamento sino alla esibizione della suddetta documentazione.
L’inosservanza delle modalità di pagamento da parte del Committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 200.000,00 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.

Detta normativa si applica a tutti gli appalti rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate ne consegue una ulteriore incombenza per l’amministratore di condominio che ad ogni pagamento di fattura della ditta di pulizie o di altro servizio dovrà allegare la documentazione comprovante i pagamenti effettuati dalla ditta stessa.

Di seguito viene riportato il testo del decreto-legge:

1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

 

Fonte: www.ilcondominio.it